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Chiedere l'erogazione del contributo regionale disabili

Descrizione

Chiedere l'erogazione del contributo regionale disabili

Il contributo ex art. 26 Legge Regione Campania n. 11 del 1984 a beneficio delle famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti, portatori di handicaps psico-fisici, costituisce oggetto di un’obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge, ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale, reso all’esito di una preventiva verifica, non solo delle condizioni e dei presupposti di fatto indicati dalla norma, ma anche di una valutazione degli interessi pubblici comparati a quelli privati.

Aspetti di discrezionalità possono essere individuati anche con riferimento al quando della corresponsione, posto che lo stesso legislatore regionale ha preventivato (cfr. art. 27 L. R. n. 11 del 1984) che l’onere per l’attuazione dell’art. 26 si sarebbe proiettato anche per gli anni seguenti e ha dato indicazione per i futuri stanziamenti in bilancio.

Pertanto, la posizione soggettiva di chi aspira al contributo in discorso non è di diritto soggettivo – nel qual caso la previsione di una graduatoria e l’attribuzione di un punteggio non avrebbero senso perché tutti gli aspiranti dovrebbero essere in ogni caso soddisfatti – bensì di interesse legittimo; posizione che deve dirsi perdurante fino al concreto soddisfacimento degli interessati da parte degli enti erogatori per conto della Regione, che deve fornire la necessaria provvista finanziaria.

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