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Strutture ricettive non alberghiere (bed&breakfast, case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanza, ostelli per la gioventù, rifugi di montagna, case religiose di ospitalità e albergo diffuso) e attività di locazione o affitto breve

Descrizione

Strutture ricettive non alberghiere (bed&breakfast, case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanza, ostelli per la gioventù, rifugi di montagna, case religiose di ospitalità e albergo diffuso) e attività di locazione o affitto breve

Le strutture ricettive non alberghiere comprendono:

  • bed&breakfast
  • affittacamere
  • case e appartamenti per vacanze
  • case per ferie
  • ostelli per la gioventù
  • case rurali (country house)
  • rifugi di montagna
  • case religiose di ospitalità
  • albergo diffuso

Approfondimenti

Il bed&breakfast è un' attività ricettiva di alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, per non più di quattro camere e otto posti letto; il soggiorno massimo consentito non può superare i trenta giorni consecutivi (Legge regionale 10/05/2001, n. 5, art. 1).

Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere e una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto. Sono organizzate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile dove sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari ai clienti, come la ristorazione se svolta dallo stesso titolare di esercizio (Legge regionale 24/11/2001, n. 17, art. 2).

Le case e appartamenti per vacanze sono dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza minima di tre giorni e massima di novanta giorni (Legge regionale 24/11/2001, n. 17, art. 3).
Possono essere gestite:

  • in forma imprenditoriale;
  • in forma non imprenditoriale, dai proprietari che hanno la disponibilità fino ad un massimo di tre unità abitative nel territorio regionale, senza organizzazione in forma di impresa e senza promozione pubblicitaria.

Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, nonchè da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari; in questa categoria rientrano anche le case per vacanza per minori, colonie, pensionati studenteschi ed universitari e simili, gestiti senza scopo di lucro da Enti pubblici e privati o da associazioni (Legge regionale 24/11/2001, n. 17, art. 4).

Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani giovani e dei loro accompagnatori. Sono gestiti da enti pubblici, associazioni o enti religiosi con finalità sociali, culturali, religiose o sportive. Negli ostelli della gioventù il soggiorno e il pernottamento degli ospiti deve essere limitato a non più di sette giorni (Legge regionale 24/11/2001, n. 17, art. 5).

Si tratta di case rurali, localizzate in fabbricati esistenti, rurali o case padronali, in comuni con non più di 10.000 abitanti oppure in comuni che ricadono anche parte nelle delimitazioni di parchi nazionali o regionali, composte da camere con eventuale angolo cottura, situate anche in fabbricati divisi ma facenti parte della stessa pertinenza di terreno (Legge regionale 24/11/2001, n. 17, art. 6).

I rifugi di montagna offrono ospitalità in zone isolate di montagna, custodite ed aperte al pubblico, sufficientemente attrezzate per la sosta, il ristoro ed il pernottamento degli escursionisti.

Devono essere situati a quota superiore a mille metri; eccezionalmente, in relazione a particolari difficoltà di accesso e contemporanea importanza turistica della località, possono essere situati ad altitudine non inferiore a 600 metri (Legge regionale 24/11/2001, n. 17, art. 7).

Strutture ricettive di proprietà di enti ecclesiastici e caratterizzate da finalità religiose, che offrono ospitalità a pagamento a chiunque lo richieda, nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio (Legge regionale 24/11/2001, n. 17, art. 8).

Strutture ricettive situate nei centri storici e caratterizzati dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati.

Se i posti letto sono superiori a 25 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).

Se si somministrano alimenti e bevande limitatamente ai clienti dell'attività occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività.

Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico, occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette o non soggette a programmazione territoriale.

In ogni caso, per esercitare l'attività è infine necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti, incluse quelle previste dalla Circolare regionale 02/12/2021, n. 0603952.

Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel comune (Legge regionale 07/08/2014, n. 16, art. 50-ter).

Gli esercenti delle strutture ricettive hanno l'obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell'arrivo delle persone alloggiate (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 109 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e Decreto ministeriale 07/01/2013).

Per l’invio delle cosiddette “Schedine Alloggiati” si deve utilizzare l’applicativo Alloggiati WEB.

I titolari o gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di comunicare alla Regione Campania i prezzi minimi e massimi del pernottamento e dei servizi offerti tramite il portale regionale turismoweb.regione.campania.it.

I prezzi vanno comunicati entro il 1° ottobre di ogni anno per le tariffe da applicare dal 1° gennaio dell’anno successivo. Eventuali modifiche ai prezzi già comunicati possono essere applicate dal 1° giugno, ma vanno comunicate alla Regione entro il 1° marzo. Anche nel caso di prezzi invariati la comunicazione prezzi da inviare entro il 1° ottobre va trasmessa ugualmente.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Regione Campania.

Con Deliberazione della Giunta regionale 28/09/2023, n. 552 sono state approvate le modalità di generazione, attribuzione e rilascio del codice unico identificativo delle strutture ricettive (CUSR) alle attività di locazione breve.

Requisiti

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attivitàper esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per l'esercizio dell'attività di bed & breakfast devono essere posseduti i requisiti e garantiti i servizi minimi di cui alla Legge regionale 10/05/2001, n. 5, art. 1.

Per l'esercizio dell'attività di affittacamere devono essere posseduti i requisiti e garantiti i servizi minimi di cui alla Legge regionale 24/11/2001, n. 17, all. a.

Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti e garantire i servizi minimi di cui di cui alla Legge regionale 24/11/2001, n. 17, all. b.

Le case per ferie devono possedere i requisiti e garantire i servizi minimi di cui alla Legge regionale 24/11/2001, n. 17, all. c.

Gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti e garantire i servizi minimi di cui alla Legge regionale 24/11/2001, n. 17, all. d.

Le case rurali devono possedere i requisiti e garantire i servizi minimi di cui alla Legge regionale 24/11/2001, n. 17, all. e.

I rifugi di montagna devono possedere i requisiti e garantire i servizi minimi di cui alla Legge regionale 24/11/2001, n. 17, all. f.

Le case religiose di ospitalità devono possedere i requisiti e garantire i servizi minimi di cui alla Legge regionale 24/11/2001, n. 17, art. g.

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