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Strutture ricettive alberghiere (alberghi, residenze turistico-alberghiere, condhotel)

Descrizione

Strutture ricettive alberghiere (alberghi, residenze turistico-alberghiere, condhotel)

Le aziende alberghiere sono strutture ricettive che forniscono un alloggio. Si distinguono in:

  • alberghi quando offrono alloggio prevalentemente in camere
  • residenze turistico alberghiere quando offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina
  • condhotel quando di tratta di un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare i limiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/01/2018, n. 13, art. 4, com.1, let. b.

Se prevalgono le camere si parla di albergo, se prevalgono gli appartamenti si parla di residenze turistico alberghiere. Per le residenze turistico alberghiere la durata della permanenza non può essere inferiore a sette giorni.

Gli alberghi possono distinguersi in:

  • motel: è un albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio. I posti  macchina o imbarcazione devono essere dello stesso numero delle camere o suites degli ospiti maggiorate del 10%. Offre anche servizi di ristorante, tavola calda o fredda e di bar, servizi di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante anche mediante apposite convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell'esercizio
  • villaggio albergo: è un albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili che fanno parte di uno stesso complesso inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti

Un albergo può anche essere chiamato "hotel" o "grand hotel" e "grande albergo" per gli alberghi con quattro o cinque stelle.

Approfondimenti

I titolari o gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di comunicare alla Regione Campania i prezzi minimi e massimi del pernottamento e dei servizi offerti tramite il portale regionale turismoweb.regione.campania.it.

I prezzi vanno comunicati entro il 1° ottobre di ogni anno per le tariffe da applicare dal 1° gennaio dell’anno successivo. Eventuali modifiche ai prezzi già comunicati possono essere applicate dal 1° giugno, ma vanno comunicate alla Regione entro il 1° marzo. Anche nel caso di prezzi invariati la comunicazione prezzi da inviare entro il 1° ottobre va trasmessa ugualmente.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Regione Campania.

Le aziende ricettive alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con 5 stelle, 4 stelle, 3 stelle, 2 stelle, 1 stella. La classificazione ha validità per un quinquennio con decorrenza dal 1 gennaio. Per le strutture attivate durante il quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso (Legge regionale 15/03/1984, n. 15, art. 4).

L'assegnazione della denominazione aggiuntiva lusso agli alberghi classificati con 5 stelle avviene attraverso la presentazione della dichiarazione al SUAP da parte del titolare di una struttura ricettiva sulla base dei criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta regionale 14/04/2015, n. 184 (Legge regionale 07/08/2014, n. 16, art. 58).

Le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive alberghiere sono svolte dal SUAP, sentito l'ente provinciale per il turismo (Decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977, n. 616, art.56 e Legge regionale 29/05/1980, n. 54, art. 19).
Ai fini dell’assegnazione di una determinata classificazione i titolari dell'attività devono inviare una denuncia contenente tutti gli elementi relativi alle prestazioni di servizi, alle dotazioni, impianti ed attrezzature, nonché alla ubicazione ed aspetti. La denuncia deve essere effettuata entro il mese di giugno dell'anno precedente il quinquennio di classificazione (Legge regionale 15/03/1984, n. 15, art.11).

Per le nuove strutture la classifica viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati (Legge regionale 15/03/1984, n. 15, art. 7).

Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia, procede alle verifiche e con proprio provvedimento la accoglie o la respinge per mancanza dei requisiti previsti. Decorso il termine di trenta giorni il silenzio del Comune equivale al provvedimento di accoglimento (Legge regionale 07/08/2014, n. 16, art 1, com. 57).

Scarica e compila la modulistica

Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel comune (Legge regionale 07/08/2014, n. 16, art. 50-ter).

Gli esercenti delle strutture ricettive hanno l'obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell'arrivo delle persone alloggiate (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 109 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e Decreto ministeriale 07/01/2013). Per l’invio delle cosiddette “Schedine Alloggiati” occorre accedere al portale «Alloggiati WEB».

Se i posti letto sono superiori a 25 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151Decreto ministeriale 14/07/2015 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).

Se si somministrano alimenti e bevande limitatamente ai clienti dell'attività occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività.

Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico, occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette o non soggette a programmazione territoriale.

In ogni caso, per esercitare l'attività è infine necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti, incluse quelle previste dalla Circolare regionale 02/12/2021, n. 0603952.

Se le strutture ricettive vendono o cedono alla clientela oggetti, alimenti e bevande devono presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.

Requisiti

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attivitàper esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria. 

I condhotel devono inoltre rispettare i requisiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/01/2018, n. 13.

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