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Distributori di carburante: collaudare l'impianto

Descrizione

L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti, l'installazione di impianti di carburante a uso privato, la ristrutturazione totale dell'impianto e l'aggiunta di nuovi carburanti diversi da quelli già autorizzati sono soggette a collaudo, ai fini della messa in esercizio degli impianti (Legge regionale 21/04/2020, n. 7, art. 125).

Per ottenere il collaudo dell'impianto occorre presentare domanda alla Regione e al Comune come previsto dalla Legge regionale 21/04/2020, n. 7, art. 140.

La Regione convoca la commissione di collaudo entro 30 giorni dalla domanda. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione costituita dai soggetti elencati dalla Legge regionale 21/04/2020, n. 7, art. 140 alla presenza di un rappresentante del titolare dell'autorizzazione petrolifera.

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